STATUTO
Art.1 Costituzione – Denominazione – Sede
È costituita nel rispetto del codice civile e del Codice del Terzo Settore l’associazione di volontariato denominata MASTERS OF COMICS – ODV, da ora in avanti denominata Associazione.
Essa ha sede in Via Salvatore Quasimodo, I traversa n. 2 – 87036 Rende.
L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell’associazione è illimitata.
Art.2 Attività di interesse generale
L’organizzazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale. Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
L’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale.
L’adesione all’Associazione è libera, il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Art.3 Scopi
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si propone di raggiungere i seguenti scopi:
- Promuovere attività Ludico-Ricreative, di intrattenimento e di socializzazione con lo scopo di offrire un supporto nelle situazioni di difficoltà e di disagio;
- Opera nel campo del tempo libero, dello sport, della cultura, dell’assistenza e del volontariato, della ricreazione e del turismo;
- Opera senza fini di lucro e organizza gli individui, di ogni nazionalità con un’attenzione particolare ai lavori, alle persone più esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale e alle loro famiglie;
- Promuove attività rivolte a persone di ogni età, sesso e condizione sociale, quali occasioni per migliorare la qualità della vita;
- Promuove, favorisce e sostiene le comunità quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione, sostenendole nel ruolo di promozione e di integrazione sociale;
- Finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, al rapporto solidare anche con persone di culture diverse, alla maturazione di una coscienza critica al discernimento etico delle responsabilità, all’espressione e alla salvaguardia della dignità della persona;
- Educa le persone ad un positivo rapporto con la natura e alla valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale, della fauna e della flora;
- Promuove attività interculturali e interetniche quali occasioni di educazione alle differenti specificità e reciprocità;
- Organizza e gestisce mostre e fiere ed eventi;
- Si adopera per la tutela dei diritti dei minori;
- Organizza ed eroga prestazioni e servizi socialmente utili per i crescenti bisogni culturali ricreativi e sociali;
- Contribuisce allo sviluppo tra tutti i cittadini, delle attività volte all’impiego del tempo libero valorizzando ogni aspetto sociale, culturale, turistico e di tutela dell’ambiente;
- Favorisce con la collaborazione dei cittadini iniziative a difesa dei portatori di handicap, degli anziani e degli immigrati anche attraverso attività di studio, ricerca, corsi di formazione professionale e quant’altro si rendesse necessario al raggiungimento di tali scopi.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art.4 Soci – Modalità di ammissione ed esclusione
Possono aderire all’organizzazione di volontariato tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell’ente.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 32 c. 1 del CTS. L’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.
Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull’ammissione. L’organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione.
I soci si dividono in:
- soci ordinari: coloro che condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell’Associazione e contribuiscono annualmente col versamento della quota sociale al suo sviluppo e a cui spetta l’elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
- soci volontari: coloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell’associazione, versano la quota sociale e sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
- soci sostenitori: coloro che sostengono finanziariamente le attività dell’Associazione con contributi annuali ma non hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- soci onorari: le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo e che si sono distinte per particolari meriti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale, non godono dell’elettorato attivo e passivo.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
L’organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o a termine.
Art.5 Volontari
L’Associazione si avvale di volontari, che iscriverà in un apposito registro, i quali svolgeranno, per conto dell’associazione, attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà nello svolgimento delle proprie attività.
L’attività del volontario, così come previsto dall’art. 17 del CTS, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario saranno rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai fini di cui all’art. 17 comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74
Art.6 Recesso ed esclusione dei soci
La qualità di associato non è trasmissibile e l’associato può sempre recedere dall’associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Oltre alla causa di recesso i soci cessano di appartenere all’organizzazione per:
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 30 giorni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio: il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato l’interessato.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art.7 Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.
Sono organi dell’organizzazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Art.8 Organi
Sono organi dell’organizzazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo (verificare l’obbligatorietà art. 30 CTS)
Art.9 Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci dell’organizzazione.
Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La convocazione può avvenire anche tramite PEC.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non dovesse essere indicato nell’avviso, l’assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, avendo cura di verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Sono compiti inderogabili dell’assemblea:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
Art.10 Consiglio Direttivo
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo.
Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e resta in carica per cinque esercizi. Tra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Vicepresidente e se ritenuto necessario uno o due consiglieri con funzioni di segretario e tesoriere.
Il Segretario compila i verbali delle riunioni dei Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni di quest’organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell’Associazione.
II Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi e’ stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La convocazione può avvenire anche tramite PEC.
Il Consiglio ha i seguenti compiti:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- ratifica nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi e possono essere riconfermate.
Art.11 Presidente
Il presidente, che è anche presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.
Art.12 Organo di controllo
(verificare l’obbligatorietà art. 30 CTS)
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.13 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
- dai contributi dei privati;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
Le quote annuali di adesione all’Associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
Art.14 Libri sociali obbligatori
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà tenere:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art.15 Scritture contabili e bilancio
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta aprile dell’anno successivo e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.
Art.16 Modifiche allo statuto – Scioglimento
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all’organizzazione.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
Art.17 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
